Decreto legge 8/2020, del 13 maggio, sulle misure urgenti e straordinarie per promuovere l’attività economica e la semplificazione amministrativa nell’ambito delle pubbliche amministrazioni delle Isole Baleari per alleviare gli effetti della crisi causata da COVID-19.
Venerdì scorso, 15 maggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari (“BOIB”) il decreto legge 8/2020, del 13 maggio, sulle misure urgenti e straordinarie per promuovere l’attività economica e la semplificazione amministrativa nel settore delle pubbliche amministrazioni delle Isole Baleari per alleviare gli effetti della crisi causata da COVID-19.
Il presente decreto ha lo scopo di ““Ottenere un funzionamento più efficace ed efficiente delle amministrazioni delle Isole Baleari, per far fronte agli effetti della crisi economica che si è verificata a seguito della crisi sanitaria causata da COVID-19”.. A tal fine stabilisce una serie di misure che mirano a semplificare alcuni obblighi che la legge impone ad amministrazioni, privati e imprese e che, a loro volta, possono fornire un incentivo allo sviluppo delle attività economiche colpite dalla crisi derivata dal COVID-19.
Tra i provvedimenti approvati in materia urbanistica e immobiliare è opportuno evidenziare quanto segue:
1.- Innanzitutto,La richiesta di licenza di pianificazione per determinati lavori e impianti che devono essere realizzati su territorio urbano è sostituita da una dichiarazione responsabile indirizzata al consiglio comunale corrispondente.Questo regime eccezionaleSarà applicabile fino al 31 dicembre 2021.
Il regime eccezionale istituito dall’art. 5 si applicherà agli atti soggetti a licenza urbanistica di cui all’art. 146 della Legge 12/2017, del 29 dicembre, sulla Pianificazione Urbana delle Isole Baleari, a condizione che siano realizzati in edifici e strutture esistenti su terreno urbano conformi alla pianificazione urbana. In via eccezionale, non si applicherà: (i) alle opere, agli atti e agli impianti previsti dall’articolo 11.4 del regio decreto legislativo 7/2015, del 30 ottobre, che approva il testo unico della legge sulla riabilitazione fondiaria e urbana, o altre opere che una normativa settoriale statale sottopone al regime di licenza preventiva, (ii) la zona di servitù di protezione costiera, (iii) gli edifici in situazione fuori pianificazione, iv) la demolizione totale di costruzioni ed edifici, (v) le opere ovvero interventi realizzati su edifici o costruzioni che costituiscono beni di interesse culturale o catalogati.
È inoltre escluso il regime applicabile alla fine dei lavori, alla prima occupazione o all’utilizzo di edifici e impianti, nonché agli atti soggetti a preventiva comunicazione.
2.- In secondo luogo, l’articolo 7 comprende una serie diincentivi per l’ammodernamento degli stabilimenti turistici.Ciò mira a raggiungere due obiettivi: la promozione della modernizzazione dell’industria e l’aumento del settore produttivo legato alle ristrutturazioni o alle costruzioni, che avrebbero un chiaro impatto sull’aumento delle assunzioni di manodopera. Queste misure sarannodi applicazione fino al 31 dicembre 2021.
Rimangono quindi i lavori di ammodernamento degli stabilimenti turisticieccezionalmente esclusi dal rispetto dei parametri di pianificazione territoriale, urbanistica e turistica che ne impediscono l’esecuzione, affinché siano giuridicamente inseriti nella pianificazione comunale come edifici adeguati, e la loro qualificazione urbanistica corrisponda alla loro specifica volumetria e alla loro destinazione turistica.Per questoÈ necessaria una preventiva relazione dell’amministrazione turistica competente.che dimostri che le richieste di ammodernamento e il relativo progetto hanno entità e rilevanza sufficienti per ridurre la stagionalità, la ricerca o il consolidamento di nuovi segmenti di mercato o il miglioramento di servizi turistici complementari e una previa relazione dell’amministrazione del turismo.
Il progetto può prevedere lala risistemazione o la ricollocazione delle volumetrie esistenti, l’utilizzo del sottosuolo per usi abitabili esclusi quelli ricettivi e la ridistribuzione del numero dei posti autorizzati. Come limite si stabilisce questoIn nessun caso ciò potrà comportare un aumento del numero dei posti alloggio.
È inoltre stabilito che tali lavori potranno prevedere aaumento relativo della superficie costruita e dell’occupazione, rispettivamente,purché non superi più del 15% di quelli legalmente realizzati o attualmente consentiti se superiori, e non rappresenti un pregiudizio ai servizi e alle strutture già realizzate.
3.- Lo stabilisce invece l’articolo 8nell’anno 2020 Le limitazioni dell’ora legale non si applicheranno ai lavori di costruzione, modifica, riparazione e demolizione relativi alla stagione turistica.vigenti in eventuali regolamenti regionali, insulari o comunali.
4.- Infine, il 1° DA stabilisce l’possibilità che alcune strutture ricettive turistiche ed edifici con usi non residenziali ne chiedano la conversione e il cambio ad uso:(i) residenziale, destinato esclusivamente ad edilizia protetta, (ii) a strutture socio-sanitarie o assistenziali, pubbliche o private (ivi comprese case di cura, centri diurni, centri per disabili e non autosufficienti e simili), (iii) amministrativo, considerando preferenziali usi specifici legati a progetti di ricerca scientifica, sviluppo e innovazione tecnologica.
Tuttavia, dobbiamo notare che lunedì 1 giugno è stata approvata in Parlamento la sua elaborazione come disegno di leggeÈ probabile che i cambiamenti verranno introdotti a seguito dei negoziati tra i diversi gruppi parlamentari.
Nella nostra sede abbiamo l’esperienza e la formazione necessaria per risolvere eventuali problematiche che potrebbero sorgere a seguito dell’applicazione di questo regolamento, non esitate a contattarci.

