Regio Decreto 55/2017, del 3 febbraio, che sviluppa la Legge 2/2015, del 30 marzo, sulla deindicizzazione dell’economia spagnola.
Il 4 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (di seguito “BOE“) Regio Decreto 55/2017, del 3 febbraio, che attua la Legge 2/2015, del 30 marzo, sulla deindicizzazione dell’economia spagnola (di seguito, “RD 55/2017“).
RD 55/2017 mira a sviluppare la legge 2/2015, del 30 marzo, sulla deindicizzazione dell’economia spagnola (di seguito, “Legge 2/2015“), nonché dell’articolo 89 del Testo unico della legge sui contratti del settore pubblico, approvato con regio decreto legislativo 3/2011, del 14 novembre (di seguito, “TRLCSP”), che, nella formulazione data dal terzo provvedimento finale della Legge 2/2015, condiziona la revisione periodica e predeterminata dei prezzi contrattuali a quanto previsto dall’evoluzione normativa della stessa Legge 2/2015.
RD 55/2017 si applica alle revisioni dei valori monetari (comunemente note come “revisioni dei prezzi”) nella cui istituzione interviene il settore pubblico, indipendentemente dal fatto che tale intervento abbia origine in un contratto o in una norma, e a condizione che la revisione sia motivata da variazioni dei costi. In questo modo sono escluse revisioni dei valori monetari motivate da considerazioni diverse dalle variazioni dei costi, come quelle derivanti dall’applicazione di criteri di equità, sanzionatori o deterrenti.
Le principali novità previste nel RD 55/2017 sono le seguenti:
(i) Innanzitutto, ilprincipi applicabili a tutte le revisioni dei valori monetari, indipendentemente dal fatto che il riesame avvenga periodicamente e che sia predeterminato.
Nello specifico, viene stabilito il principio della referenziazione dei costi, secondo il quale la revisione del valore monetario remunerato da un’attività deve riflettere l’evoluzione dei costi sostenuti per lo svolgimento di detta attività.
Allo stesso modo, viene sviluppato il principio di efficienza e di buona gestione aziendale, che cerca di evitare di remunerare costi inutili o premiare comportamenti inefficienti. Si potranno quindi trasferire sui prezzi solo le variazioni dei costi che sarebbero state assunte da una “impresa efficiente e ben gestita”, qualità individuate in risposta alle migliori pratiche esistenti nel settore, e utilizzare indicatori oggettivi di efficienza come i costi unitari, la produttività o la qualità a parità di prezzo.
Infine, si stabilisce che, quando, ai sensi del RD 55/2017, il costo del lavoro può essere trasferito al valore rivisto, il suo aumento imponibile non può essere superiore all’aumento subito dalla retribuzione del personale del settore pubblico, in conformità con le leggi generali di bilancio dello Stato.
(ii) In secondo luogo, l’insieme dinorme applicabili al regime di revisione periodica e predeterminata dei valori monetari.
Pertanto, l’articolo 6 di questo regolamento stabilisce anumero chiusodell’insieme dei valori monetari che possono beneficiare di tale regime di revisione periodica e predeterminata, sulla base di specifici indici di prezzo. Nel suddetto elenco sono incluse tre tipologie di titoli: (a) alcuni titoli regolamentati del settore energetico; b) in via eccezionale e previa giustificazione economica, i redditi derivanti da contratti di locazione di beni immobili di cui è parte il settore pubblico; e c) i prezzi degli appalti del settore pubblico, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Parimenti, l’articolo 7 del RD 55/2017 stabilisce i principi per stabilire le formule che regolano i riesami periodici e predeterminati, che possono essere predisposti sia dagli enti appaltanti sia dalle autorità amministrative competenti per materia. In questo senso si prevede che ciascuna componente di costo debba essere ponderata in base al suo peso nel valore complessivo dell’attività. Possono essere incluse nelle formule solo le componenti di costo ritenute significative, cioè quelle che rappresentano almeno l’1% dell’intero valore dell’attività. Le revisioni periodiche e predeterminate non includeranno variazioni dei costi finanziari, degli ammortamenti, delle spese generali o di struttura o dell’utile industriale. Nel rispetto del principio di referenziazione dei costi, la formula di revisione periodica e predeterminata deve utilizzare per approssimare ciascuna delle componenti di costo un singolo prezzo o uno specifico indice di prezzo, che deve presentare la massima disaggregazione possibile per riflettere accuratamente l’evoluzione di detta componente. Infine, le formule possono incorporare parametri o limiti al fine di incentivare comportamenti efficienti.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, si distingue tra il regime di revisione periodica e predeterminata dei prezzi degli appalti di lavori e di fornitura di armi e attrezzature per la fabbricazione delle pubbliche amministrazioni, e il resto dei contratti a cui si riferisce il regio decreto legislativo 3/2011, del 14 novembre, che approva il testo unico della legge sui contratti del settore pubblico (di seguito, “TRLCSP“).
Per i primi (e purché previsto nel capitolato d’oneri), la revisione dei prezzi potrà avvenire utilizzando le attuali formule standard generali, nonché, eventualmente, gli indici mensili dei prezzi delle materie di base pubblicati dal Ministero delle Finanze e della Funzione Pubblica. In questo modo la revisione potrà avvenire due anni dopo la formalizzazione del contratto e quando lo stesso sarà stato eseguito almeno nel 20% del suo importo. Le specifiche del contratto devono dettagliare la formula di revisione applicabile.
Per il resto dei contratti i prezzi potranno essere riveduti esclusivamente secondo il regime di revisione periodica e predeterminata, il tutto fermo restando il diritto al riequilibrio economico e finanziario previsto dalla normativa contrattuale. Questo regime di revisione dei prezzi è soggetto, dal RD 55/2017, ad una serie di regole: (a) in primo luogo, la revisione sarà possibile solo dopo due anni dalla formalizzazione del contratto e quando sarà stato eseguito almeno il 20% del suo importo; Negli appalti di gestione del servizio pubblico la condizione relativa alla percentuale di esecuzione del contratto non sarà opponibile ai fini di procedere alla revisione periodica e predeterminata; (b) in secondo luogo, è necessario che il periodo di recupero dell’investimento contrattuale sia pari o superiore a cinque anni; e (c) è necessario che le specifiche contrattuali prevedano il regime di revisione, che deve essere concepito nel rispetto dei principi di efficienza e di buona gestione aziendale. La revisione non può avere luogo dopo il periodo di rimborso del contratto.
(iii) L’insieme dinorme che disciplinano i regimi di revisione non periodica e di revisione periodica non predeterminata dei valori monetari. Nello specifico, è consentita l’inclusione del costo del lavoro in tali revisioni, stabilendo al riguardo lo stesso limite previsto nel caso del regime di revisione periodica e predeterminata. È invece regolamentato il contenuto della relazione economica che deve accompagnare ciascuna delle revisioni effettuate nell’ambito dei suddetti regimi.
Il RD 55/2017 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella BOE, ovvero il 5 febbraio 2017.

